Osteopati e iscrizione all’Ordine: cosa cambia dal 14 settembre 2026
16 Settembre 2026
Dal 14 settembre 2026 si apre una nuova fase per la professione osteopatica in Italia. Gli osteopati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa devono presentare domanda di iscrizione agli Elenchi speciali ad esaurimento (ESE) istituiti presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione – TSRM e PSTRP.
Si tratta di un passaggio importante nel percorso di regolamentazione dell’osteopatia come professione sanitaria, avviato ormai da diversi anni.
Ma cosa cambia concretamente per chi esercita? Chi può presentare domanda? Quali requisiti sono richiesti? E cosa succede dopo l’iscrizione all’Elenco speciale?
Osteopatia come professione sanitaria: il percorso normativo
Il riconoscimento normativo dell’osteopatia non nasce nel 2026.
La Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha individuato l’osteopata tra le professioni sanitarie, avviando il percorso necessario a definirne ambito di attività, formazione e modalità di riconoscimento dei titoli precedentemente conseguiti.
Un ulteriore passaggio è arrivato con il DPR 7 luglio 2021, n. 131, relativo all’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata.
Nel 2026 è stato poi definito uno degli aspetti più attesi: il riconoscimento dei percorsi formativi e dell’esperienza professionale maturati prima della piena attivazione della nuova formazione universitaria.
Il DPCM 25 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, ha infatti recepito l’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome che stabilisce i criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di osteopata.
È in questo quadro che si inserisce l’apertura degli Elenchi speciali ad esaurimento.
Cosa cambia dal 14 settembre 2026?
Dal 14 settembre 2026 gli osteopati interessati possono avviare la procedura di iscrizione agli Elenchi speciali ad esaurimento degli Ordini TSRM e PSTRP.
È utile precisare che non si tratta, in questa fase, dell’iscrizione diretta a un autonomo “Ordine degli Osteopati”.
Gli Elenchi speciali sono istituiti presso gli Ordini TSRM e PSTRP e consentono di gestire la fase transitoria prevista per i professionisti in possesso dei titoli e dei requisiti individuati dalla normativa.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma della Federazione nazionale. Dopo la registrazione e il caricamento della documentazione, saranno i Consigli direttivi degli Ordini territoriali a svolgere l’istruttoria, valutare i requisiti e deliberare in merito all’iscrizione.
Chi può iscriversi agli Elenchi speciali degli osteopati?
Il DPCM disciplina la fase transitoria relativa ai percorsi di osteopatia avviati entro il 31 agosto 2026 e individua requisiti differenti a seconda della formazione precedente del professionista.
In particolare, vengono considerate due principali situazioni:
• chi possiede un diploma di scuola secondaria superiore, o titolo equivalente, e un titolo di osteopata conseguito in Italia;
• chi possiede una laurea abilitante, o titolo equipollente, all’esercizio di un’altra professione sanitaria e un titolo di osteopata conseguito in Italia.
In entrambi i casi, il titolo di osteopata deve derivare da un percorso formativo della durata di almeno tre anni e rispondere agli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
Quali requisiti formativi sono richiesti?
I requisiti cambiano in parte in funzione del titolo di studio posseduto.
Per chi accede con un diploma di scuola secondaria superiore, il percorso osteopatico deve comprendere almeno:
• 2.400 ore di formazione teorica, pari a 96 CFU;
• 1.000 ore di tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico, pari a 40 CFU.
Per chi possiede già una laurea abilitante all’esercizio di una professione sanitaria, sono previste almeno:
• 1.500 ore di formazione teorica, pari a 60 CFU;
• 1.000 ore di tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico, pari a 40 CFU.
Il piano formativo e la documentazione presentata devono inoltre permettere di verificare le materie svolte, la durata del percorso, le attività di tirocinio e gli altri requisiti indicati dalla normativa.
La valutazione viene effettuata dal Consiglio direttivo dell’Ordine TSRM e PSTRP territorialmente competente.
Cosa succede se non sono state svolte 1.000 ore di tirocinio?
La normativa prende in considerazione anche l’esperienza professionale già maturata.
Qualora il tirocinio pratico sia inferiore alle 1.000 ore previste, può essere valutata un’esperienza lavorativa riconducibile alle attività professionali proprie dell’osteopata, purché sia stata svolta per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel periodo previsto dalla normativa.
L’attività può essere documentata, ad esempio, attraverso partita IVA, contratti di collaborazione, documentazione fiscale o altri atti che consentano di dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale.
Anche in questo caso non si tratta di un riconoscimento automatico: la documentazione viene valutata dall’Ordine competente.
E per chi è già fisioterapista o appartiene a un’altra professione sanitaria?
La normativa contempla espressamente il caso dei professionisti che possiedono già una laurea abilitante all’esercizio di una professione sanitaria e che hanno successivamente conseguito un titolo di osteopata.
È una situazione che può riguardare, ad esempio, alcuni fisioterapisti che nel corso della propria attività professionale hanno completato anche una formazione osteopatica.
Il possesso di una laurea sanitaria viene preso in considerazione nella valutazione del percorso pregresso e determina requisiti formativi parzialmente differenti rispetto a quelli previsti per chi accede con il solo diploma.
La laurea sanitaria, tuttavia, non sostituisce il titolo di osteopata: per accedere all’Elenco speciale devono essere documentati anche il percorso osteopatico e gli altri requisiti previsti.
Cosa succede a chi ha conseguito il titolo di osteopata all’estero?
Per i titoli conseguiti fuori dall’Italia è prevista una procedura differente.
La Federazione nazionale TSRM e PSTRP specifica che chi possiede un titolo abilitante all’esercizio dell’osteopatia conseguito all’estero non deve presentare domanda di iscrizione all’Elenco speciale attraverso questa procedura.
È invece necessario richiedere al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero.
L’iscrizione all’Elenco speciale è il passaggio definitivo?
No. Ed è uno degli aspetti più importanti da conoscere.
L’iscrizione all’Elenco speciale rappresenta una fase transitoria del percorso previsto dalla normativa.
Gli iscritti agli Elenchi speciali devono successivamente ottenere il riconoscimento del titolo di osteopata o, nei casi previsti, il riconoscimento dell’equipollenza del titolo pregresso alla laurea abilitante.
Per farlo, entro sei anni dall’iscrizione all’Elenco speciale, è previsto il superamento di un esame di abilitazione presso una delle Università in cui è istituito il corso di laurea in Osteopatia.
La normativa prevede inoltre specifiche conoscenze e, ove necessario, misure compensative da acquisire prima dell’accesso all’esame. Per i professionisti già in possesso di una laurea sanitaria, alcuni crediti precedentemente acquisiti potranno essere riconosciuti dall’Università secondo le procedure previste.
Una volta superato l’esame e ottenuto il riconoscimento previsto, sarà possibile procedere con l’iscrizione all’Albo professionale dell’osteopata presso l’Ordine TSRM e PSTRP, con conseguente cancellazione dall’Elenco speciale.
Perché l’apertura degli Elenchi speciali è un passaggio importante?
L’apertura delle iscrizioni rappresenta un ulteriore passaggio nel processo di piena regolamentazione dell’osteopatia in Italia.
Dalla prima individuazione dell’osteopata come professione sanitaria nel 2018 si è progressivamente arrivati alla definizione del profilo professionale, dell’ordinamento della formazione universitaria e, oggi, delle modalità attraverso cui gestire i titoli e l’esperienza dei professionisti già formati.
La fase avviata nel settembre 2026 è quindi particolarmente rilevante sia per chi già esercita l’osteopatia sia per i professionisti sanitari che negli anni hanno integrato alla propria formazione originaria competenze osteopatiche.
Iscrizione degli osteopati: alcuni dubbi frequenti
Dal 14 settembre 2026 tutti gli osteopati devono iscriversi all’Ordine?
La Federazione nazionale TSRM e PSTRP specifica che la presentazione della domanda è obbligatoria per chi esercita la professione di osteopata con un titolo conseguito in Italia, fermo restando il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.
Esiste già un Albo professionale degli osteopati?
Il DPCM prevede una fase transitoria attraverso gli Elenchi speciali ad esaurimento. Dopo l’iscrizione all’ESE, il successivo riconoscimento del titolo o dell’equipollenza e il superamento dell’esame di abilitazione, il professionista potrà iscriversi all’Albo professionale dell’osteopata presso l’Ordine TSRM e PSTRP.
Come si presenta la domanda?
La domanda di iscrizione all’Elenco speciale deve essere presentata online attraverso la piattaforma della Federazione nazionale TSRM e PSTRP. La verifica dei requisiti e della documentazione spetta poi all’Ordine territoriale competente.
Un fisioterapista con un titolo di osteopata può chiedere l’iscrizione?
Sì, purché il titolo di osteopata e il relativo percorso soddisfino i requisiti previsti. La normativa contempla specificamente il caso di chi possiede già una laurea abilitante all’esercizio di un’altra professione sanitaria.
Cosa deve fare chi ha conseguito il titolo di osteopata all’estero?
Chi possiede un titolo abilitante conseguito all’estero deve richiederne il riconoscimento al Ministero della Salute e non utilizzare la procedura prevista per l’iscrizione agli Elenchi speciali dei titoli conseguiti in Italia.
Quanto tempo c’è per completare il percorso dopo l’iscrizione all’Elenco speciale?
La normativa stabilisce un termine di sei anni dalla data di iscrizione all’Elenco speciale per sostenere l’esame di abilitazione necessario al riconoscimento del titolo o dell’equipollenza.
Le informazioni riportate fanno riferimento alla normativa e alle indicazioni ufficiali disponibili al 16 settembre 2026. Per la valutazione della propria posizione individuale, dei documenti da presentare e degli adempimenti richiesti è opportuno fare riferimento all’Ordine TSRM e PSTRP territorialmente competente.



